Whistleblowing
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Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale ("fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"); nell'ambito dell'eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Sono fatti salvi i poteri istruttori delle Autorità giudiziarie. Si informa che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo in casi peculiari (ovvero se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari) e, comunque, non ai sensi del d.lgs. n. 24/2023. Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale oltre alla priorità di gestione. Tutte le segnalazioni, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, potranno essere inviate dal RPCT ad altre istituzioni (Autorità Giudiziaria ordinaria, Corte dei conti, Dipartimento della funzione pubblica, altre Amministrazioni, etc.). La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 e dagli artt. 5 ss. del d.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 12, co. 8 del d.lgs. n. 24/2023.
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Cos'è il Whistleblowing
La Direttiva europea sul Whistleblowing nasce con l’obiettivo di rafforzare la protezione dei soggetti che segnalano violazioni delle disposizioni normative comunitarie su tutto il territorio dell’Unione. In Italia in risposta alla direttiva europea, il D.Lgs. n. 24/2023 nasce con l'obiettivo di tutelare i segnalanti dalle ritorsioni sia in ambito pubblico, sia in abito privato.
I segnalanti hanno a diposizione diversi canali di segnalazione:
- interno - nell’ambito del contesto lavorativo;
- esterno - ANAC;
- divulgazione pubblica - tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Chi può effettuare una segnalazione?
Il D.Lgs. n. 24/2023 sancisce il ruolo di segnalante alle seguenti categorie:
- i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, compreso il personale in regime di diritto pubblico, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c., delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.
Tale decreto estende la tutela anche anche a quelle categorie di persone che non hanno ancora un rapporto giuridico iniziato, se le violazioni rigurdano periodi di selezione o fasi precontrattuali, e ai soggetti, non segnalanti, che possono essere coinvolti in maniera diratto o indiretta nel processo di segnalazione.
Che cosa si può segnalare?
Il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione tutti quei comportamenti e violazioni, che ledono l'interesse pubblico l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato ove il segnalante è coinvolto e di cui ha esperienza o fondato sospetto. La segnalazione può riguardare anche violazioni non ancora commesse nel caso in cui ci siano elementi concreti su cui basare l'accusa.
Possono essere oggetto di segnalazione anche gli occultamenti di violazioni o prove.
Data la potenziale vastità di cosa può essere oggetto di segnalazione il decreto regolamenta sottoforma scritta i vari tipi di atti, illeciti o violazioni che possono essere materia di denuncia (vedi D.Lgs. n. 24/2023 - 10 Marzo 2023).
Quando rivolgersi all'ANAC?
L'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, è il soggetto deputato a gestire il canale esterno delle segnalazioni. Questo canale può essere utilizzato quando:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
Inoltre, i segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Come viene tutelato il segnalante?
L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Condizioni
Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale ("fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"); nell'ambito dell'eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Sono fatti salvi i poteri istruttori delle Autorità giudiziarie. Si informa che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo in casi peculiari (ovvero se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari) e, comunque, non ai sensi del d.lgs. n. 24/2023. Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale oltre alla priorità di gestione. Tutte le segnalazioni, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, potranno essere inviate dal RPCT ad altre istituzioni (Autorità Giudiziaria ordinaria, Corte dei conti, Dipartimento della funzione pubblica, altre Amministrazioni, etc.). La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 e dagli artt. 5 ss. del d.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 12, co. 8 del d.lgs. n. 24/2023.
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