Whistleblowing
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Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale ("fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"); nell'ambito dell'eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
Sono fatti salvi i poteri istruttori delle Autorità giudiziarie.
Si informa che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo in casi peculiari (ovvero se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari) e, comunque, non ai sensi del d.lgs. n. 24/2023.
Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale oltre alla priorità di gestione.
Tutte le segnalazioni, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, potranno essere inviate dal RPCT ad altre istituzioni (Autorità Giudiziaria ordinaria, Corte dei conti, Dipartimento della funzione pubblica, altre Amministrazioni, etc.).
La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 e dagli artt. 5 ss. del d.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 12, co. 8 del d.lgs. n. 24/2023.
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Cos'è il Whistleblowing
La Direttiva europea sul Whistleblowing nasce con l’obiettivo di rafforzare la protezione dei soggetti che segnalano violazioni delle disposizioni normative comunitarie su tutto il territorio dell’Unione. In Italia in risposta alla direttiva europea, il D.Lgs. n. 24/2023 nasce con l'obiettivo di tutelare i segnalanti dalle ritorsioni sia in ambito pubblico, sia in abito privato.
I segnalanti hanno a diposizione diversi canali di segnalazione:
- interno - nell’ambito del contesto lavorativo;
- esterno - ANAC;
- divulgazione pubblica - tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Chi può effettuare una segnalazione?
Il D.Lgs. n. 24/2023 sancisce il ruolo di segnalante alle seguenti categorie:
- i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, compreso il personale in regime di diritto pubblico, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c., delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.
Tale decreto estende la tutela anche anche a quelle categorie di persone che non hanno ancora un rapporto giuridico iniziato, se le violazioni rigurdano periodi di selezione o fasi precontrattuali, e ai soggetti, non segnalanti, che possono essere coinvolti in maniera diratto o indiretta nel processo di segnalazione.
Che cosa si può segnalare?
Il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione tutti quei comportamenti e violazioni, che ledono l'interesse pubblico l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato ove il segnalante è coinvolto e di cui ha esperienza o fondato sospetto. La segnalazione può riguardare anche violazioni non ancora commesse nel caso in cui ci siano elementi concreti su cui basare l'accusa.
Possono essere oggetto di segnalazione anche gli occultamenti di violazioni o prove.
Data la potenziale vastità di cosa può essere oggetto di segnalazione il decreto regolamenta sottoforma scritta i vari tipi di atti, illeciti o violazioni che possono essere materia di denuncia (vedi D.Lgs. n. 24/2023 - 10 Marzo 2023).
Quando rivolgersi all'ANAC?
L'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, è il soggetto deputato a gestire il canale esterno delle segnalazioni. Questo canale può essere utilizzato quando:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
Inoltre, i segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Come viene tutelato il segnalante?
L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Informativa Privacy
Gentilissimo,con la presente IMPRESA PULIZIA PULITECNICA S.R.L. vuole informarla di come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.
Ai sensi degli artt. dell’art.13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR e del D.lgs 24/2023 IMPRESA PULIZIA PULITECNICA S.R.L. fornisce, qui di seguito, l’informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle Segnalazioni, disciplinate dalla Procedura Whistleblowing.
Le FINALITA’ per le quali saranno raccolti i dati sono le seguenti:
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c) difesa o accertamento di un di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.
I dati da lei direttamente forniti (ai sensi dell’art. 13 – GDPR) per segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, verranno trattati dal titolare del trattamento stesso per gestire tali situazioni. I dati personali sono dunque acquisiti qualora contenuti nella segnalazione, si riferiscono al soggetto segnalante e possono altresì riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite (segnalato), nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate.
La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. “comuni” (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. “particolari” (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all’art. 9 GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all’art. 10 GDPR).
Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di gestire la segnalazione.
Ai sensi dell’art. 14 del GDPR i dati trattati sono quelli degli Interessati eventualmente forniti nell’ambito di una segnalazione di reati o presunte condotte illecite delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con IMPRESA PULIZIA PULITECNICA S.R.L.. I dati personali sono dunque trattati per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza delle Segnalazioni, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.
BASE GIURIDICA
per la finalità di cui alla lettera a), dall’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR); inoltre, per le segnalazioni registrate raccolte telefonicamente o tramite sistemi di messaggistica vocale o comunque in forma orale, dal consenso del Segnalante (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR);
per le finalità di cui alla lettera b), dall’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR). per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR)
Si precisa che, in ragione di quanto disposto dall’art. 54-bis D.lgs. 165/2001, nel caso in cui la segnalazione portasse all’instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile della condotta illecita, l’identità del segnalante non verrà mai rivelata. Qualora la conoscenza dell’identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell’incolpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare un apposito, libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI:
Alcuni trattamenti dei dati personali possono essere effettuati da ulteriori soggetti terzi, ai quali IMPRESA PULIZIE PULITECNICA S.R.L. affida talune attività (o parte di esse) per le finalità di cui al punto b); tali soggetti opereranno in qualità di Responsabili esterni del trattamento debitamente designati e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
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b. Società incaricate dell’amministrazione e gestione del personale,
c. Società di Revisione/auditing
d. Agenzie investigative
e. Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO:
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
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La stessa garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell’identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.
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I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI:
L’interessato, nelle persone del Segnalante, ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR, per quanto applicabili (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o cd. diritto all’oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali o quello di opposizione al trattamento), inviando una e-mail all’indirizzo: info@pulitecnica.com
Inoltre, L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it/.
I suddetti diritti non sono esercitabili dalla persona coinvolta o dalla persona menzionata nella segnalazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell’art. 2- undecies del Codice Privacy in quanto dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante.
Monza (MB), 13.12.2023
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